Il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO: RILASCIO E SUA VALENZA PDF Stampa E-mail
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domenica 17 febbraio 2008

Il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO: RILASCIO E SUA VALENZA 

Il tema che è stato di seguito affrontato e trattato è il frutto di una discussione nata nel mondo del paracadutismo italiano che ha evidenziato la poca conoscenza sull’argomento, specifico e tecnico,  più che opinioni contrastanti di interpretazione; si è ritenuto, quindi, di approfondire un tema delicato ed importante, come quello inerente il rilascio e la validità del certificato medico, per portare un contributo di conoscenza su un argomento che negli ultimi tempi aveva determinato diversità di comportamenti tra i vari centri di paracadutismo. Non è un contributo, ma un tentativo di contributo che possa essere utile ad uniformare i comportamenti nel mondo del paracadutismo sportivo italiano.  Semplicemente nell’analisi del problema non si devono confondere due aspetti completamente diversi: 

- il procedimento che porta al rilascio del certificato medico.

- il certificato medico.
ovvero, il
procedimento interno che è cosa completamente diversa dal certificato medesimo.

DIFFERENZA TRA PROCEDIMENTO E CERTIFICATO 

Sono due aspetti di una stessa medaglia, ma con una vigenza sicuramente diversa; la procedura (che porta al rilascio del certificato medico) è un atto procedurale interno di tipo complesso, cioè formato da più atti che poi sfociano nel rilascio del certificato medico di idoneità, che rappresenta ..... l'atto finale esterno.

L'Atto/documento deve essere considerato l'unico documento (di tipo formale e sostanziale insieme) che determina con i suoi requisiti (come già indicato nel mio precedente intervento, e cioè firma del medico sportivo, data e attestazione di idoneità psicofisica) la sua efficacia e la sua validità.
 Nel nostro caso il certificato medico di idoneità psicofisica è l'atto finale con il quale l'Organo deputato al rilascio attesta l'idoneità per lo svolgimento dell'attività.
Questo certificato, dal punto di vista formale e sostanziale, è l'unico documento che abilita
senza alcun equivoco allo svolgimento dell'attività di paracadutismo sportivo.

Null'altro.

E' il medico sportivo o altro Ente autorizzato al rilascio che si assume la responsabilità di quanto attestato e quindi, del contenuto del certificato.

Al paracadutista serve solo questo certificato che rappresenta il risultato finale di una procedura (diagnostica, esame e quant'altro) che porta al suo rilascio.

Nel nostro caso la norma principale è il Dpr 566/88 che regolamenta la licenza aeronautica e che si pone, rispetto alle altre, come una norma speciale; superiore sia alle altre leggi di ordine generale che a quelle secondarie (regionali, decreti e regolamenti); ma soprattutto si pone come legge "quadro" di indirizzo e di orientamento verso le norme secondarie (Decreti Ministeriali, leggi regionali e regolamenti) che poi dovrebbero essere attuative della norma superiore.

Si deve precisare, innanzitutto, che una norma, quale quella avente valore di legge, deve essere interpretata assieme a tutte le altre e non deve portare nella sua "ratio" alcuna contraddizione.L'interpretazione non riguarda una sola norma o un solo articolo di un decreto ma deve essere estesa a tutta la legge nel suo complesso e al corpo normativo. 

Ciò detto, l'art. 27, comma 4, del Dpr 566/88, deve essere messo in correlazione con il corpo della legge speciale in cui è inserita e con le altre norme attuative; queste non possono essere contraddittorie o addirittura porsi in contrasto con la legge speciale che le dà origine.

L'art. 27 del citato Dpr 566/88, invero, non parla del certificato medico - si badi - ma che "... gli esami medici devono essere condotti ed approvati...", in pratica tenta di regolamentare la procedura degli esami che è quindi un procedimento interno (c.d. endoprocedimentale) di tipo amministrativo che anticipa ed è propedeutico al rilascio finale e successivo del certificato medico.

L'art. 29 del Dpr 566/88 precisa, con riguardo alle classi di visita medica, che queste possono essere di prima, seconda o terza classe; fino ad arrivare agli Organi/Enti, identificati ed autorizzati dallo stesso Dpr, deputati al rilascio del certificato medico finale.

Organi che, sulla base degli esami sopra sostenuti, rilasciano al paracadutista il Certificato Medico che è regolato ai fini della sua efficacia e validità nei suoi elementi specifici, che sono: - Firma del medico/ente/ autorizzato, - idoneità psicofisica - data.

Il Certificato diventa il documento finale, che possiamo definire esterno, attestante l'idoneità del paracadutista ad ottenere la licenza aeronautica; è evidente che il Certificato Medico è l'unico atto (insieme di tipo formale e sostanziale) che permette al paracadutista lo svolgimento della sua attività aeronautica e tra queste rientrano sia quella sportiva che agonistica.

Non è pensabile che possa essere ritenuto valido per l'attività Agonistica il Certificato medico solo ed unicamente se redatto su una precisa modulistica (regionale) e non, ad esempio, su una carta e/o modulo diverso.

Quello che conta non è il modulo, ma il contenuto dell'atto che è ad un tempo, esso stesso formale e sostanziale, rappresentato dal Certificato Medico che, se contenente i requisiti prescritti per il suo rilascio, è un documento valido ed efficace per l'attività sportiva e/o agonistica di paracadutismo.

Per chiarirlo facciamo un esempio di tipo paradossale: se il Medico sportivo, quindi autorizzato al rilascio, non ha moduli e attesta su un semplice foglio di carta strappato da un quaderno o da un giornale che il paracadutista è idoneo psicofisicamente, quel pezzo di carta, che contiene in se i requisiti sostanziali e formali, è a tutti gli effetti un certificato medico valido per la licenza e per l'attività di paracadutismo, sia ordinario che speciale, ovvero sia sportivo che agonistico.

Il procedimento per arrivare al certificato medico è cosa diversa (esami diagnostici ecc.) dal Certificato medico rilasciato dagli Enti deputati alla sua emissione, i quali assumono la responsabilità riguardo al procedimento seguito ( di tipo endoprocedimentale rappresentato dagli esami diagnostici effettuati ecc.) che ha portato all’attestazione di idoneità del certificato.

Questo certificato, al pari di altri eventualmente redatto su modulistica regionale specifica, ha la stessa valenza e la stessa efficacia.

Inoltre, a ben vedere, non c'è alcuna norma successiva al Dpr 566/88 che escluda in maniera espressa o indiretta l'attività di paracadutismo Agonistico e/o sportivo in mancanza del certificato medico rilasciato che, se contenente le prescrizioni essenziali, rimane valido ed efficace a tutti gli effetti. 

 CONTROLLO 

Naturalmente al direttore della scuola compete solo il controllo formale, cioè meramente materiale, di verifica se il paracadutista è in possesso del certificato medico di idoneità rilasciato dal medico sportivo o da un Ente autorizzato. Vorrei precisare che l'autonomia di esercizio della licenza non rende esente il direttore della scuola nell'ipotesi che vi sia qualche inadempimento; infatti, una omissione nei controlli, invece, lo rende partecipe, suo malgrado, e quindi non esente da colpa.

In definitiva se vi è la dichiarazione non reale di essere in possesso di un certificato, il mancato controllo materiale su questo semplice elemento fa scattare una responsabilità di tipo omissivo e colposa;
in altre parole l'aver permesso ad un paracadutista di svolgere un'attività senza aver prima controllato i suoi documenti/certificati può realizzare una responsabilità in capo al direttore della scuola di tipo civile e, nell'ipotesi di lesioni colpose, anche penale.
 

 ESCURSUS STORICO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Passando ad evidenziare la normativa di riferimento è utile riportare le norme e i decreti ministeriali che regolano le visite mediche e che individuano gli Organi deputati al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica in stretta progressione temporale al fine di avere presente l’evoluzione storica-normativa in ambito paracadutistico;  ho provveduto, quindi, per mera comodità visiva ad evidenziare con il colore rosso le parti della normativa citata per intero che qui ci interessa;visto che, come potrete notare con il DM 15.9.95 (al punto “g” del “DGAC-MED A.02 CLASSI DI VISITE MEDICHE”) si è ancora in attesa che il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentito il Ministro della Difesa (sic) (art. 27, 1.comma Dpr 566/88), autorizzi e/o individui gli altri Organi qualificati che, in tale attesa, sono comunque indicati e individuate dalle seguenti norme :
 

 si parte dal: 

ü        Ministero della SanitàDecreto Ministeriale 05.07.1975 (Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1975, n. 259)
Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive (età, sesso, visite obbligatorie).
 

- Articolo 3 - [Visite ed indagini sanitarie]

Ai fini della applicazione dell'art. 2 e relativa tabella valgono le seguenti disposizioni:
1) tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche, fino al termine del 14° anno di età, debbono essere sottoposti, per ottenere il riconoscimento della idoneità alla pratica sportiva, alle indagini elencate sotto la colonna A della tabella 2. 
Il compito di effettuare tali visite può essere affidato agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici e ai medici della federazione medico-sportiva italiana;
 

2) tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche ed abbiano superato il 14° anno di età, debbono essere sottoposti alle indagini elencate, in rapporto allo sport praticato, nelle colonne B, C, D, E, F, G ed H della tabella 2 sopracitata. Tali indagini sono affidate, in linea prioritaria e preferenziale, ai sanitari in possesso di specifica qualificazione in campo medico-sportivo ed espletati, ove possibile, presso i centri di medicina dello sport. 
  

ü        Decreto del Presidente della Repubblica 18.11.1988, n. 566(Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1989, n. 16)Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213.CAPO II. Requisiti - SEZIONE I. Idoneità psicofisica 

- Articolo 27 - Visite mediche

1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica, o la persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso uno degli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea del Ministero della Sanità - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - o presso uno degli Istituti Medico Legali dell'Aeronautica Militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro della Difesa.

2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.

3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purchè questi vi acconsenta.

4. Gli esami medici devono essere condotti in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello della Sanità, sentito il Ministro della Difesa.
 

- Articolo 29 - Classi di visite mediche

1. Le visite mediche sono di prima, di seconda e terza classe.

2. La visita medica di prima classe è richiesta per tutte le licenze che autorizzano l'esercizio di attività professionali di volo o di paracadutismo.

3. La visita medica di seconda classe è richiesta per tutti gli attestati e per le licenze che autorizzano l'esercizio di attività non professionali di volo o di paracadutismo.

4. La visita medica di terza classe è richiesta per le licenze che autorizzano l'esercizio di attività connesse con i servizi a terra.
 

- Articolo 31 - Visite mediche periodiche

1. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sottoindicati:a) 24 mesi per:

1) l'allievo pilota;

2) il pilota privato di velivolo;

3) il pilota privato di elicottero;

4) il pilota di autogiro;

5) il pilota di aliante;

6) il pilota di pallone libero;

7) il pilota di dirigibile;

8) l'addetto a svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza;

9) il paracadutista.Tale periodo è ridotto a 12 mesi quando il titolare della licenza o dell'attestato abbia superato il quarantesimo anno di età.

2. La visita medica di accertamento periodico viene effettuata dietro presentazione della licenza o dell'attestato.
3. I titolari di licenza od attestato, in occasione di ogni visita periodica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attività consentite.

ü        Ministero dei TrasportiDecreto ministerialeü 07.06.1989(Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1989, n. 144)Disposizioni in materia di licenze, attestazioni ed abilitazioni aeronautiche.
 

- Articolo 8 - [Rinnovo e reintegra dei brevetti, delle abilitazioni e delle qualifiche di paracadutismo]I brevetti, le abilitazioni e le qualifiche di paracadutismo continuano ad essere rinnovati e reintegrati, sino a quando non verranno rilasciate le licenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, con i criteri e le modalità seguiti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988. Sino a che non si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, le visite mediche per il conseguimento e la rinnovazione della licenza di paracadutismo continuano ad essere effettuate, oltre che presso gli istituti di medicina legale dell'Aeronautica militare, anche presso gli ospedali militari ed i centri di medicina sportiva del C.O.N.I.   
  

ü        Ministero dei TrasportiDecreto Ministeriale 124/T del 12.7.1991 (abrogato dal successivo D.M. 467/T)   

ü        Ministero dei TrasportiDecreto Ministeriale 467 – T del 25 Giugno 1992 

- Art. 1

Sono approvati i sottoindicati programmi di cui all'art. 10 del D.P.R.18 Novembre 1988, n. 566, e le modalità relative all'addestramento, agli accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. attestato di allievo pilota di velivolo ed elicottero

b. licenza pilota privato di velivolo ed elicottero

c. licenza di pilota commerciale limitato di velivolo

d. licenza di pilota commerciale di velivolo e di elicottero

e. licenza di pilota di linea di velivolo ed elicottero

f. abilitazioni per la categoria velivoli ed elicotteri

g. licenza di pilota di aliante

h. licenza di tecnico di volo

i. attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso di emergenza

l. licenza di Pallone libero

m. licenza di dirigibile

n. licenza di navigatore

o. licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione

p. licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione

q. licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica

r. abilitazioni relative alle predette licenze

Sono altresì approvati i programmi e le modalità relative all'addestramento e agli accertamenti di idoneità per la licenza di paracadutista, di cui all'art. l0 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 (Art. 10 - Licenze, attestati, abilitazioni: esperienza ed addestramento: 1. I programmi d'addestramento, ivi compresi quelli relativi ai corsi, e l'attività minima di volo o di lancio per conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni, sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti.) nel testo allegato che costituisce anch'esso parte integrante del presente decreto.

- Art. 2

Il decreto del Ministro dei trasporti n. 124/T del 12 luglio 1991 è stato abrogato.

Al punto:

- 1.6.1. Certificati di idoneità psicofisica

Oltre ai certificati rilasciati dagli organi citati all'art. 27 del DPR 566/88 e salvo il disposto dell'art. 36, sono riconosciuti i certificati rilasciati da Ospedali Militari ed i certificati rilasciati da medici della Federazione Medico Sportiva Italiana. 

ü        Ministero dei TrasportiDecreto ministeriale 15.09.1995 (Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1995, n. 256)Requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici (DGAC - MED).

- Articolo unico - [Approvazione]

Sono approvati i parametri medici di cui all'art. 27 comma 4, del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 e le modalità relative all'accertamento dell'idoneità psicofisica per conseguire, mantenere in esercizio e reintegrare licenze ed attestati aeronautici nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.Direzione Generale dell'Aviazione Civile (D.G.A.C.) requisiti psicofisici (MED) per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici (art. 27, comma 4, D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566) DGAC-MED- Allegato A - Parte a modalità, classi, periodicità e requisiti psicofisici generali DGAC-MED
 

- DGAC-MED A.02 CLASSI DI VISITE MEDICHE

(a) Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, le visite mediche sono di prima, di seconda e di terza classe.

(b) La visita medica di prima classe è richiesta per le licenze che consentono di svolgere attività professionali e, cioè, la licenza di: 

1) pilota commerciale limitato di velivolo;

2) pilota commerciale di velivolo;

3) pilota commerciale di elicottero;

4) pilota di linea di velivolo;

5) pilota di linea di elicottero;

6) navigatore;

7) tecnico di volo;

8) tecnico di volo per i collaudi di produzione;

9) tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione.

(c) La visita medica di prima classe è pure richiesta per coloro che svolgono attività paracadutistica professionale e per gli istruttori di volo su aliante, pallone e dirigibile.

(d) La visita medica di seconda classe è richiesta per la licenza di:

1) pilota privato di velivolo;

2) pilota privato di elicottero;

3) pilota di autogiro;

4) pilota di aliante;

5) pilota di pallone libero;

6) pilota di dirigibile;

7) paracadutista.

(e) La visita medica di seconda classe è pure richiesta per:

1) l'attestato che abilita a svolgere il servizio di pronto soccorso ed emergenza;

2) l'attestato di allievo pilota di velivolo;

3) l'attestato di allievo pilota di elicottero;

(f) La visita medica di terza classe è richiesta per la licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica. La visita per il rilascio del primo certificato medico Classe 3 deve essere effettuata presso uno degli Organi che rilasciano il primo certificato medico per la Classe 1 o 2.

(g) In attesa dell'emanazione del D.P.R. previsto dall'art. 27 comma 1 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 le visite richieste per l'effettuazione dell'attività di paracadutismo possono essere effettuate, oltre che presso gli ambulatori polispecialistici del Servizio per l'assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della Sanità (SASN) e gli Istituti Medico-Legali dell'Aeronautica Militare, anche presso:- gli Ospedali Militari;- i Centri di Medicina dello Sport del CONI;- un Ufficiale medico in SPE dell'Aeronautica Militare;- un medico specializzato in Medicina Aeronautica e Spaziale;- un medico della Federazione Medica Sportiva Italiana.Gli Organi sanitari che hanno proceduto alla visita medica rilasciano all'interessato un certificato di idoneità ovvero di non idoneità conforme al modello allegato al presente Decreto.
 

DGAC-MED A.03 PERIODICITÀ DELLE VISITE MEDICHE

(a) Ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, le visite mediche, intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica, devono essere effettuate:1) ogni 24 mesi da parte dei titolari di attestati, di licenze che consentono di svolgere attività di volo per scopi non professionali ovvero l'attività di paracadutismo;

2) ogni 12 mesi da parte dei titolari di licenze che consentono di svolgere attività di volo per scopi professionali.
 

(b) I periodi di tempo, indicati al comma a., sono ridotti alla metà quando il titolare della licenza o dell'attestato abbia superato il quarantesimo anno di età.

(c) Il titolare della licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica deve effettuare una visita medica periodica ogni 5 anni.

(d) Il titolare di licenze o attestati aeronautici può sottoporsi a visita medica periodica nei 30 giorni che precedono la scadenza del certificato di idoneità psicofisica. In tal caso la validità decorre dal giorno successivo alla scadenza della precedente visita medica e la validità rimane quella prevista all'art. 35 Comma 1, del D.P.R. n. 566/1988. Qualora la visita medica venga effettuata successivamente alla scadenza della precedente visita, la validità decorre dal giorno successivo alla sua effettuazione.

ü        ENACRegolamento ENAC per la disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali
Novembre 2000

- Art. 9Certificati di Idoneità psicofisica

Oltre ai certificati di idoneità psicofsica rilasciati dagli organi citati all’art. 27 del PR 566/8 e salvo il disposto dell’art. 36, sono riconosciuti i certificati rilasciati dagli Ospedali Militari ed i certificati rilasciati da medici della Federazione Medico Sportiva Italiana.  

ü        Ministero della SaluteDecreto ministeriale 23.07.2002, n. 206

(Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2002, n. 220) 

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti al ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile 

- CAPO I Medici specialisti ambulatoriali 

 Allegato 1/7 - Doveri e compiti dello specialista

In vigore dal 4 ottobre 2002 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 lo specialista, per la parte di competenza, deve 

a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;  

b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;  

c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;  

d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici;  

e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;  

f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sul modello predisposto dal Ministero della salute dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno;  

g) effettuare le visite mediche di 1a, 2a e 3a classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.  

Ø       Il quadro normativo nel suo complesso, quindi, privilegia alcune strutture e all'interno in queste la presenza essenziale di competenze funzionali e specialistiche di medici della medicina sportiva e aeronautica. 

CERIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ PSICOFISICA TRA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE 

La nostra legislazione è molto rigida rispetto ad altre nazioni e soprattutto queste regole sono in vigore da moltissimi anni.  Una sola considerazione dovrebbe sicuramente valere ad eliminare ogni dubbio in proposito;
si consideri solo un attimo che sino ad ora tutte le competizioni internazionali e nazionali e, con loro, le Istituzioni e gli Enti nazionali non hanno avuto nulla da contestare; anzi, le loro procedure sono state e sono in linea con questa interpretazione.

 

Un appunto, non meno importante, è la regolarità dello svolgimento delle gare e l'avvenuta omologazione ad oggi dei campionati nazionali e/o internazionali effettuati con gli atleti in possesso del "semplice" certificato di idoneità psicofisica.

Da quasi 20 anni o da oltre 10 (se vuoi) nessun Ente o Istituzione o Giudice, mai, ha interpretato in maniera diversa o ha espressamente negato ad un paracadutista sportivo (atleta sportivo o agonista)  di partecipare ad una gara in mancanza della dicitura "agonistica" sul certificato oppure se redatto su un "modulo" diverso dall'altro.

La prassi costantemente seguita in questi anni da tutti gli Organi, anche da quelli deputati al controllo o alla omologazione dei risultati a livello nazionale e/o internazionale, conferma l'interpretazione della legge.

Non ritengo che ci sia un vuoto legislativo proprio perchè, rispetto ad altre nazioni, la nostra ha una legislazione più rigida.

Un’ultima considerazione, nella pratica molto più importante atteso che la responsabilità è in capo a chi redige e rilascia il certificato medico, non c'è notizia o conoscenza, ad oggi, anche e soprattutto dagli Organi nazionali e/o internazionali o dagli stessi organi legittimati (Enti/Istituzioni/Medici Sportivi ecc.) di una procedura diversa da quella adottata sino a tutt'oggi nel rilascio e/o di un rifiuto di un Certificato di idoneità, così come prescritto.  

 La norma principale, come vista in precedenza, preposta alla regolamentazione del rilascio della certificazione medica in ambito paracadutistico, da cui individuare gli Organi preposti al rilascio e a far discendere i requisiti di essenzialità per la sua validità, non si scontra ma deve integrarsi con altre norme secondarie e soprattutto con eventuali leggi regionali che, diversamente da quella speciale, regolamenta e disciplina la tutela delle attività sportive agonistiche e non in linea generale per tutti gli Sport.

Prendiamo in particolare ad esempio
la Regione Toscana in cui la legge che tutela e disciplina l’attività sportiva agonistica (e non) è la legge regionale 09.07.2003, n. 35 (Bollettino Ufficiale Regionale 18 luglio 2003, n. 29).
 

REGIONE TOSCANA 

La Legge regionale n. 35, in vigore dal 2.8.2003, ha abrogato le precedenti (la legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (tutela sanitaria delle attività sportive) e la legge regionale 29 ottobre 1997, n. 77 (Modifiche alla L.R. 15 dicembre 1994, n. 94 "Tutela sanitaria delle attività sportive")) e regolamenta oggi per la Regione Toscana la tutela sanitaria dello Sport attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali.
Iniziamo a vedere attraverso la stessa legge, evidenziando in rosso per mera comodità, quanto ci interessa:
 

ü       
Legge regionale 09.07.2003, n. 35 (Bollettino Ufficiale Regionale 18 luglio 2003, n. 29).Tutela sanitaria dello sport. CAPO I Norme generali 

Articolo 1 - Finalità e oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e di quelle motorie e ricreative e promuove l'educazione e la tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive in quanto modalità di prevenzione, mantenimento e recupero della salute. 2. Per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 3. Per attività sportiva non agonistica si intende quella attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva. 4. Per attività motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo. 5. Gli enti e associazioni che organizzano attività rientranti nella disciplina della presente legge sono tenuti a esplicitare ai partecipanti a quale delle tipologie di cui al comma 2, 3 e 4, l'attività afferisca.
 

Articolo 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione anche a carattere pluriennale;

b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;

c) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall'articolo 9;

d) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle aziende unità sanitarie locali in collaborazione con le Università, con la Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;

e) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, o di non idoneità annualmente ottenuti, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto dall'articolo 5;

f) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi degli ambulatori di medicina dello sport autorizzati o accreditati, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n.8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75.

2. Il Consiglio Sanitario Regionale svolge i compiti di organo tecnico-consultivo del Consiglio e della Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive, ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario regionale).
 

Articolo 3 - Funzioni delle aziende sanitarie

1. Le aziende unità sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:

a) la tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4;

b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla promozione dello sport e alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno doping;

c) la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva;

d) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;

e) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.

2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:

a) educazione alla salute, relativa all'esercizio delle attività sportive agonistiche e non, e motorie;

b) esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;

c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria) come da ultimo modificata dalla legge 27 aprile 1981, n. 166;

3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica;

b) interventi tecnici e di consulenza, nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici e pediatri per il rilascio di certificazione di idoneità allo sport non agonistico;

c) controlli antidoping secondo quanto previsto dall'articolo 8.

4. Le prestazioni integrative sono:

a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessità;

b) attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;

c) accertamenti diagnostici e interventi di sostegno in relazione a problemi fisici e psichici derivanti dalla pratica di attività sportive;

d) valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attività sportiva può contribuire ad integrare un piano terapeutico, da effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore;

e) valutazione funzionale dei praticanti attività sportive e consulenze integrative sui programmi di allenamento;
f) lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi in conformità alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport;

g) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui all'articolo 9;

h) attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport.

5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 52 della l.r. 22/2000.

6. Le aziende unità sanitarie locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 ai soggetti disabili, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.

7. Le aziende ospedaliere di cui all'articolo 10 della l.r. 22/2000 possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le aziende unità sanitarie locali.
 

Articolo 4 - Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica

1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto dalla Regione, ed il libretto sanitario secondo quanto previsto dall'articolo 6.  

2. La richiesta di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica deve essere presentata nelle circostanze e con la periodicità prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993.

3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti.
 

4. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport. Sono competenti al rilascio della certificazione l'azienda unità sanitaria locale in cui è residente l'atleta oppure l'azienda unità sanitaria locale ove è ubicata la società sportiva e le strutture ambulatoriali accreditate ubicate nel territorio delle medesime aziende.

5. Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (Tutela sanitaria delle attività sportive) avevano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport.
 

Articolo 5 - Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità

1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche sono stabiliti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993.

2. Il medico sociale che riscontri all'atleta condizioni morbose che possano compromettere l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla società o organizzazione sportiva. La società o l'organizzazione sportiva è tenuta a sospendere l'atleta dall'attività per tutto il tempo necessario perché questi ottenga nuova certificazione di idoneità. La richiesta di nuova certificazione di idoneità deve contenere le indicazioni sulle condizioni che hanno portato alla sospensione dell'attività.

3. Lo specialista in medicina dello sport che rilascia la certificazione è tenuto ad effettuare personalmente la visita e la valutazione dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, garantendo l'effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1983, 28 febbraio 1983 e 4 marzo 1993.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica delle attività sportive agonistiche.

5. L'accertamento dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica dei disabili comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi ed apprezzamento delle condizioni di disabilità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva che si intende svolgere.

6. La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata, attestante la patologia responsabile della disabilità.

7. La certificazione di idoneità per i soggetti disabili deve far riferimento alle attività adattate agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.

8. Le certificazioni di idoneità sono considerate a tutti gli effetti quali prestazioni di natura medico legale.

9. Lo specialista che, a seguito degli accertamenti sanitari, verifichi la non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, compila la relativa certificazione, trattenendo una copia presso la struttura in cui opera e deve comunicare, entro cinque giorni, all'interessato ed alla commissione regionale di appello, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio. Alla società od organizzazione sportiva di appartenenza deve essere trasmesso il solo esito negativo entro il medesimo termine.
Nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata da una struttura privata accreditata, il medico provvede a dare comunicazione anche alla competente articolazione organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale.

10. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale d'appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.

11. L'azienda unità sanitaria locale, tramite l'articolazione organizzativa di medicina dello sport, effettua controlli sulla qualità degli attestati di idoneità sportiva rilasciati dalle strutture ambulatoriali private accreditate, anche in rapporto alla effettiva presenza dei medici specialisti.
 

Articolo 6 - Libretto sanitario

1. E' istituito il libretto sanitario, di norma su supporto digitale, ad uso medico sportivo. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un modello di libretto, valido dieci anni.

2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è rilasciato personalmente all'atleta che può consegnarlo, su formale richiesta, alla società od organizzazione sportiva o alla struttura sanitaria accreditata che sono obbligate a restituirlo al titolare su sua richiesta, entro ventiquattro ore.

3. Alla stampa e alla distribuzione dei libretti sanitari provvede l'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'atleta oppure quella nel cui territorio è ubicata la società sportiva.

4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.

5. Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica e non agonistica e restituito all'atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti.

6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
 

Articolo 7 - Adempimenti degli organizzatori

1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:

a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge;

b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità;

c) verificare la regolarità della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario;

d) rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge.

2. Chiunque organizzi manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e comunque chiunque organizzi manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività motorie e ricreative è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di primo soccorso.

3. Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, è designato, prioritariamente fra i medici specialisti in medicina dello sport, dall'articolazione organizzativa di medicina sportiva della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana.  

Ø       Fin qui la legge regionale che nella sua tutela sanitaria dello Sport di ordine generale è anch'essa specifica perchè demanda ruoli, funzioni e competenze, per la tutela e il rilascio dei certificati ai specialisti della medicina dello Sport.

CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DALL’AUSL   

Ci si è chiesto se l'Ausl nel caso di specie può rilasciare il certificato di idoneità psicofisica e, a questo punto, bisogna prendendo ad esempio la normativa regionale toscana fare un'analisi di comparazione e di integrazione con la legge speciale, come sopra descritta.

A ben vedere l’Ausl nella sua struttura ha i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, che le consentono attraverso la propria articolazione organizzativa di medicina dello sport il rilascio della certificazione di idoneità sportiva che, come si nota, viene rilasciata esclusivamente da medici specialisti in Medicina dello Sport (art. 5 comma 3) inseriti in una struttura specialistica di Medicina dello Sport;  

con l’unica eccezione prevista dall’art. 4, comma 5, quando prevede che l’Ausl possa avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (Tutela sanitaria delle attività sportive) abbiano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport.
 

Quindi, l’Asl che ha la propria articolazione organizzativa di medicina dello Sport può evidentemente rilasciare il certificato di idoneità sportiva psicofisica che, per la sua validità, deve però essere certificato esclusivamente da un medico sportivo, quindi da uno specialista in disciplina della medicina dello Sport e/o aeronautica, e non da altri medici (non specialisti che possono rilasciare per altri sport diversi dal paracadutismo), atteso che in questo la legge regionale si integra perfettamente con i requisiti essenziali di validità richiesti dalla normativa speciale in ambito paracadutistico.

In definitiva e per concludere questo nostro percorso è il medico sportivo, abilitato al rilascio del certificato medico di Idoneità psicofisica, a decidere secondo la propria discrezionalità l’idoneità ; per cui, grazie ai requisiti accertati dal medico, è permesso al paracadutista lo svolgimento dell'attività lancistica, anche agonistica.

Il rilascio è rigidamente regolato dalla legge per cui basta la firma del medico sportivo (abilitato), l'attestazione della idoneità psicofisica richiesta e che il certificato sia valido (entro l'anno o due nelle varie ipotesi); questi elementi sono gli unici essenziali e sostanziali, null'altro.

Non certamente la mancanza sul certificato di una norma o di una legge, non è la dicitura l'elemento sostanziale ma i requisiti, come già detto, regolati dalla legge.

Il medico sportivo, quindi, si assume ogni responsabilità al riguardo e commette, a mio parere, un grave errore di illegittimità chi non permette l'attività lancistica basandosi su un dato meramente formale, assolutamente non rilevante o che possa ritenere di chiedere la modifica del certificato, così come rilasciato.

Jan / Nazario Nardella 

(RIPRODUZIONE RISERVATA)

 

 

Ultimo aggiornamento ( martedì 10 febbraio 2009 )
 
 
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